Che cos’è

Nel 2012 in Italia è entrata in vigore la Legge 3/2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, conosciuta anche come “Legge salva suicidi”.

E’ una norma rivolta alle famiglie ed alle piccole imprese in stato di sovraindebitamento, che consente la ristrutturazione di “tutti” i propri debiti pregressi e di qualunque natura essi siano, compresi quelli verso il fisco, qualora la propria disponibilità economica non permette più di far fronte agli impegni finanziari presi in precedenza.

Attivando questo strumento, chi è in gravi difficoltà economiche, a causa di eventi non dipendenti dalla propria volontà (malattie in famiglia, separazioni coniugi, perdita del lavoro, ecc.), può liberarsi dai debiti, riducendone l’ammontare e dilazionando i pagamenti in modo da ritornare ad avere, per sé e la sua famiglia, una disponibilità economica tale da assicurargli un “Dignitoso tenore di vita”.

La finalità della legge è di “riconsegnare” al Debitore un ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciato dal carico dell’indebitamento preesistente e soprattutto bloccando le eventuali procedure esecutive contro (pignoramenti immobiliari, pignoramenti sullo stipendio ecc.)

Come funziona

Il Debitore, per ristrutturare i propri debiti, dovrà rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), presente sul proprio territorio e iscritto al Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia.

L’O.C.C. riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un Professionista Qualificato, Gestore della Crisi che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il Debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti, predisponendo una Proposta che preveda o un accordo con i creditori, o un piano del consumatore o la liquidazione del proprio patrimonio. 

La procedura si conclude con un provvedimento da parte del Giudice che rende efficaci, nei confronti di tutti i creditori, gli abbattimenti dei debiti previsti e le modalità di pagamento dei debiti rateizzati su più anni così come previsti dall’Organismo, od in alternativa la liquidazione del patrimonio con cancellazione di tutti i debiti.

Terminato di pagare quanto omologato dal Giudice si avrà la cancellazione dei debiti anche e soprattutto per gli importi abbattuti (fresh start). 

Organismo

La Legge 3/2012 prevede che, per accedere alla ristrutturazione dei debiti, occorre richiedere l’ausilio di un Organismo di composizione della Crisi, accreditato presso il Ministero di Giustizia e competente per territorio, il quale nominerà un Gestore della Crisi al suo interno, che predisponga la relazione alla Proposta da presentare in Tribunale. L’Organismo di composizione della Crisi è gestito da un Referente.

Nel 2019, l’Associazione La Resilienza del Cittadino ha costituito l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Segretariato Sociale-Comune di Nicolosi (CT), Iscritto al n.201 del Registro Organismi Ministero Della Giustizia con PdG del 10/04/2019, con competenza territoriale il Tribunale di Catania, nominando quale Referente la D.ssa Vera Leanza

I Gestori

Gestori della Crisi Organismo La Resilienza del Cittadino Segretariato Sociale-Comune di Nicolosi (CT):

  • AVV.TO MAGNANO DI S.LIO GIOVANNA MARIA CRISTINA
  • AVV.TO GAMBILONGHI ANNAMARI
  • DOTT CITTADINO CALOGERO
  • AVV.TO GRASSO MARIO SAVIO
  • AVV.TO SIRICA ANTONIO

TARIFFARIO DEI COMPENSI DELL’ORGANISMO (OCC)

Ai sensi dell’art.16 del d.m.202/2014
Al deposito della domanda deve essere effettuato il pagamento di € 300,00 nel caso di istanza da parte di
un Consumatore e di € 500,00 nel caso di Azienda, da versare sul c/c dell’Associazione.
A seguito del deposito della Istanza, il Referente provvederà a formulare il preventivo relativo al compenso spettante all’O.C.C., calcolato sull’attivo e sul passivo dichiarato dal Sovraindebitato nell’istanza, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 1 del DM 25 gennaio 2012, n. 30. Il compenso così calcolato in via provvisoria verrà rideterminato in aumento o in diminuzione all’esito della definizione dell’attivo e del passivo indicati nella proposta del debitore di cui all’articolo 9 della Legge 3/2012 e sarà dovuto all’OCC anche nel caso di liquidazione dei beni di cui all’articolo 14 ter della predetta legge.
Il compenso così calcolato sarà ridotto di una percentuale del 40%.
Il compenso non comprende gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità, suscettibili di modifica all’esito della procedura (esempio: nomina di consulente e/o ausiliario) e non comprende i compensi del legale per la presentazione del ricorso avanti al Tribunale.
All’O.C.C. spettano inoltre:
-il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell’art.14, c.3, del d.m.202/2014, quantificate nella
misura del 15% sull’importo del compenso determinate a norma delle disposizioni del Capo III del
d.m.202/2014
– il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

All’atto della presentazione della domanda dovrà essere allegata la contabile dell’avvenuto pagamento di€300,00 da versare sul c/c dell’Associazione